Negli ultimi anni, glioperatori sociali pubblicisi trovano a doversi confrontare connuoviacronimi: iLEPS.
ILivelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS)rappresentano l’insieme delleprestazioni, deiservizie dellemisureche lo Stato è tenuto a garantire:“con carattere diuniversalitàsututto il territorio nazionaleper garantire qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilità” – Legge 234/2021, comma 159.
Tema di non poco conto, se consideriamo la storica assenza di garanzie comuni per ilsociale(diversamente dalla sanità dove i Lea sono ormai definiti da oltre 20 anni).
A che punto siamo?

Il debutto nel vocabolario degli ATS
Sebbene il concetto di“livelli essenziali”sia presente nella Costituzione(Art. 117, comma 2, lettera m)fin dalla riforma del 2001, la loro entrata operativa nel vocabolario e nella pratica degliAmbiti Territoriali Sociali(ATS)avviene in due tappe fondamentali:
- l’atto di nascita (2000). LaLegge 328/2000(Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali)introduce per la prima volta l’idea di livelli essenziali, ma per quasi vent’anni rimarranno privi di una definizione tecnica e di finanziamenti specifici;
- la svolta operativa (2017-2022). Il termine inizia ad entrare nel vocabolario con ilPiano Povertà(Dlgs 147/2017)e diventa centrale nella gestione degli ATS con laLegge di Bilancio 2022(L. 234/2021).
Secondo quanto stabilito dallaLegge n. 234/2021, l’Ambito Territoriale Socialeviene individuato come la dimensione organizzativa essenziale per laprogrammazione,gestioneecoordinamentodegliinterventi sociali, in stretta connessione con i servizi sanitari e altri interventi integrati a livello locale.
Gli ATS vengono definiti dalle Regioni, d’intesa con gli enti locali, sulla base di quanto previsto dalla legge quadro n. 328 del 2000.

Legge di Bilancio 2026 e i LEPS
Non so nel vostro territorio, ma ho la sensazione che la valutazione diFranco PesaresisuWelforum.itcorrisponda alla realtà.
L’accelerazione normativa innescata in pochi anni(sono diciassette i LEPS già individuati)ha contribuito a definire un quadroincertoche – paradossalmente – rischia di restare sulla carta.
Il passaggio dallanorma astrattaall’esigibilità realedeldiritto(i LEPS) richiede la necessaria coincidenza travincolo legislativoedotazione finanziaria, per evitare che i LEPS si trasformino in‘obblighi senza copertura’a carico dei bilanci comunali.
Non entriamo qui nell’analisi dei singoliLEPS(per approfondimenti si rimanda aI LEPS: una rassegna analitica – Welforum.it).
Ci interessa – al contrario – evidenziare due dellenovitàintrodotte dallaLegge di Bilancio 2026(L. 199/2025):
- l’introduzione di unsistema di monitoraggio(quale parte integrante del sistema di garanzia dei LEPS);
- il tema deifabbisogni standard territoriali(e delle risorse economiche).
Questioni entrambe che –sul piano della programmazione sociale– segnano un passo in avanti teorico in termini di infrastrutturazione delle garanzie universali per i cittadini.
Nella pratica, tuttavia, occorre andarci con cautela.
Livelli di spesa e fabbisogni standard
LaLegge di Bilancio 2026introduce – non per caso – il tema deilivelli di spesadi riferimentoper ogni Ambito territoriale sociale (ATS), da determinarsi come somma deifabbisogni standard monetaridei singoli comuni componenti l’ATS.
Comeecon quali modalità, lo capiremo meglio da un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri(entro il 30 giugno 2026) –per i LEPS individuati nella legge di bilancio 2026(e per gli altri?).
Con qualirisorse economiche?

In sostanza, lacapacità di spesa territorialedovrà essere sostenuta dallafiscalità correntedi Comuni e Regioni.
A cui si aggiungono i(pochi)fondi nazionali specializzati(FNPS, FNA, Dopo di Noi e Fondo per la lotta alla povertà e all’esclusione sociale), le risorse delFondo di solidarietà comunale(sempre di fiscalità corrente trattasi)e ilFondo speciale per l’equità del livello dei servizi (FELS) – quota regionale.
Se il legislatore àncora il raggiungimento deilivelli di spesadi riferimento alle“risorse disponibili a legislazione vigente”(Art. 1, comma 704, L. 207/2024), limita nei fatti la natura perequativa dei LEPS.
LEA e LEPS: una asimmetria strutturale
E’ del tutto evidente che –senza risorse economiche aggiuntive– la definizione deifabbisogni standardnon potrà che essere influenzata(nei fatti)non daibisogni, ma dalladisponibilità economicadi quel territorio.
In termini giuridici, il rischio è una compressione dei diritti costituzionalmente garantiti (i LEPS) subordinandoli a vincoli di bilancio preesistenti, ribaltando il principio secondo cui è il bilancio a doversi adeguare ai diritti fondamentali e non viceversa.
Nel sistema italiano diwelfare, ilsocialecontinua a operare come una‘variabile dipendente’dellasanità. Mentre iLEAsanitari godono di un finanziamento predefinito e protetto, iLEPSsociali sono costantemente subordinati ai vincoli della spesa storica e alla capacità fiscale dei singoli Comuni.
Questaasimmetria strutturalerelega il settore sociale a una cronica funzione di‘ruota di scorta’del sistema: viene invocato per alleggerire gli ospedali(dimissioni protette)o gestire le emergenze territoriali, ma senza mai ricevere la dignità di un finanziamento strutturale autonomo che lo renda realmente indipendente dai cicli di bilancio locali.
Mentre i LEA sanitari sono sostenuti da un finanziamento certo e strutturale, il percorso dei LEPS è (ancora) segnato da una profonda incertezza sulle risorse.
Definire i livelli essenziali senza garantire una copertura finanziaria stabile e aggiuntiva per i Comuni rischia di trasformare diritti fondamentali in‘diritti di carta’, la cui esigibilità dipende tragicamente dai bilanci locali anziché dai bisogni dei cittadini.



