Il 6 febbraio 2026 il Governo ha depositato in Parlamento ilDDL n. 2789, firmato dalla ministra per le disabilità Locatelli insieme ad altri nove ministri.
Titolo sobrio e preciso:Riconoscimento e tutela delle persone che assistono e si prendono cura dei propri cari.
Per chi lavora nelwelfare territoriale, la notizia ha avuto un sapore strano.
Non quello di una riforma attesa con entusiasmo, ma quello di un documento che si teme di leggere troppo in fretta — e di ritrovarsi delusi.
O peggio ancora, di scoprire che le cose che mancano sono esattamente quelle che si incontrano ogni giorno nei colloqui, nelle valutazioni, nei PAI.
Proviamo a leggerlo con calma. E con gli occhiali giusti: quelli di chi sa cosa significa, in un territorio reale, costruire un progetto di presa in carico intorno a una persona non autosufficiente e alla sua famiglia

Cosa fa il DDL (davvero)
Partiamo dalla sostanza tecnica, perché è da lì che si capisce cosa cambia — o non cambia — nei servizi.
Quattro profili, una graduatoria di accesso
Il DDL introduce per la prima volta una definizione organica di caregiver familiare e la articola in quattro profili, differenziati per convivenza e carico orario settimanale:
- Caregiver prevalente:convivente, 91 ore o più a settimana di assistenza a persona non autosufficiente. È la figura apicale — l’unica che accede al contributo economico.
- Caregiver convivente:30–90 ore settimanali.
- Caregiver non convivente:30 o più ore settimanali.
- Caregiver con carico leggero:10–29 ore settimanali, convivente o meno.
La graduazione è il meccanismo attraverso cui vengono distribuite le tutele. Più alto il profilo, più ampio il paniere di diritti. In teoria. In pratica, come vedremo, l’accesso alle tutele significative rimane molto concentrato nel primo profilo.
Il riconoscimento formale: l'INPS come snodo
La qualifica di caregiver viene attribuita dall’INPS attraverso una piattaforma telematica che deve essere operativa entro settembre 2026. La procedura si basa su autodichiarazione e si conclude in 30 giorni. L’istituto è autorizzato ad assumere 110 unità di personale non dirigenziale per gestirla, con una spesa per il sistema informatico di 1,05 milioni di euro nel 2026.
Il punto rilevante per chi lavora nei territori è questo: la qualifica passa dall’INPS, ma il riconoscimento sostanziale delle ore di cura deve essere attestato nelprogetto di vita(d.lgs. 62/2024) o nelPAI(d.lgs. 29/2024). Significa che chi gestisce quelle valutazioni — assistenti sociali, équipe integrate, UVM — diventa uno snodo operativo di questa legge. Non è un dettaglio.
Il contributo economico: chi lo prende e quanto
Per il caregiver prevalente che non supera 3.000 euro lordi annui di reddito da lavoro e ha un ISEE familiare uguale o inferiore a 15.000 euro, a partire dal 2027 è previsto uncontributo trimestrale, con un tetto massimo di 1.200 euro a trimestre — pari a circa 400 euro al mese. L’importo effettivo sarà determinato ogni trimestre dividendo le risorse disponibili per il numero degli aventi diritto.
Le risorse stanziate ammontano a circa 248 milioni di euro nel 2027. La stima ufficiale dei beneficiari è di circa62.000 persone. Su una platea di quasi 8 milioni di caregiver informali censiti in Italia.
Le altre tutele: molti diritti, poca esigibilità
Il DDL prevede anche misure per i profili non apicali, ma con una caratteristica ricorrente: sonofacoltàdelegate ad altri soggetti, non diritti esigibili garantiti dallo Stato.
Fra le misure principali:
Tutto questo è prezioso. Ma se l’adozione dell’AI non è accompagnata da unariflessione profondasucosasi sta automatizzando ecosainvece deve restare umano, si rischia di erodere il nucleorelazionaleche rende ilwelfareefficace.
- ■Flessibilità lavorativa:i caregiver dei profili A e B possono chiedere smart working o part-time prioritario. Per i dipendenti pubblici, il passaggio a part-time non genera facoltà assunzionali (non viene sostituito nessuno).
- ■Congedo parentale esteso:dal 2027, esteso fino ai 18 anni del figlio (limite attuale 14 anni, Legge di Bilancio 2026). Costo stimato: 2 milioni annui.
- ■Cessione di ferie e riposi:possibilità per i colleghi di cedere ferie a titolo gratuito, secondo le condizioni dei contratti collettivi.
- ■Tutela del benessere psicofisico:supporto psicologico e visite prioritarie, ma erogabili solo "nei limiti delle risorse disponibili" senza finanziamenti extra.
- ■Riconoscimento delle competenze:l'esperienza è certificabile come credito professionale per la qualifica OSS. Scuole e Università possono riconoscere crediti formativi.
- ■Tutela antidiscriminatoria:legittimazione ad agire (Legge 67/2006) contro le discriminazioni connesse alla disabilità dell'assistito.

Cosa fa l'Europa (e da quanto)
Prima di valutare il DDL, è utile posizionarlo nel contesto europeo. L’Italia non sta costruendo da zero: sta recuperando un ritardo che dura da almeno vent’anni.
Il quadro di riferimento europeo è laDirettiva 2019/1158sull’equilibrio tra vita professionale e vita privata, recepita dall’Italia con il d.lgs. 105/2022. La direttiva introduce ilcongedo per assistenza— cinque giorni lavorativi all’anno, non retribuiti, per assistere un familiare che richiede cure o sostegno significativo. È un pavimento minimo europeo, non un modello da imitare.
Gli Stati membri che si sono mossi in modo più strutturale lo hanno fatto ben oltre quel pavimento.
Germania: assicurazione obbligatoria e cash per i familiari
Il modello tedesco è il più articolato d'Europa. Dal 1995 esiste laPflegeversicherung, un'assicurazione obbligatoria finanziata con contributi paritetici (circa 3,4% del salario lordo dal 2024).
Il caregiver che assiste una persona con disabilità grave (Pflegegrad 5) può ricevere fino a901 euro mensilidiPflegegeld: un contributo che l'assistito gira direttamente al familiare.
Strumenti come ilPflegezeit(congedo fino a 6 mesi) e ilFamilienpflegezeit(riduzione orario fino a 24 mesi) garantiscono la protezione del posto di lavoro, con congedi brevi di emergenza retribuiti.
Francia: l'indennità giornaliera e il conto personale di formazione
Dal 2020 la Francia ha introdotto l'AJPA(Allocation Journalière du Proche Aidant): un'indennità di circa64 euro al giorno(dato 2024), per un massimo di 66 giorni nella vita lavorativa.
Il sistema francese include ilCompte Personnel de Formation: il caregiver accumula ore aggiuntive per qualificarsi o riqualificarsi professionalmente, garantendo una prospettiva concreta anche per il "dopo" cura.
Spagna: la prestazione economica nell'ambiente familiare
IlSistema Nacional de Dependencia(istituito nel 2006) prevede un contributo diretto alla persona non autosufficiente che sceglie di essere assistita da un familiare nell'ambiente domestico.
Il punto di forza del modello spagnolo è ilriconoscimento previdenziale: il caregiver viene iscritto al sistema di sicurezza sociale con contributi versati direttamente dallo Stato, garantendo una protezione pensionistica al lavoro di cura.
Svezia e modelli nordici: universalismo e diritto soggettivo
Nei paesi nordici la logica è strutturalmente diversa: i servizi pubblici sono così capillari da ridurre la necessità del caregiver come "tappabuchi".
Tuttavia, chi sceglie di assistere un proprio caro ha accesso a uncompenso equiparabile allo stipendio, calcolato sul salario perso. È undiritto soggettivogarantito, non una semplice concessione basata sui fondi residui.
Cosa ci dice il confronto
Il confronto europeo dice alcune cose precise:
- ›I sistemi che funzionano non separano ilriconoscimento economicoda quelloprevidenziale. Senza contributi, la misura resta incompleta.
- ›Le tutele robuste si basano sustrumenti strutturali(fondi dedicati o assicurazioni), non su stanziamenti precari soggetti a revisione annuale.
- ›In Europa, il contributo non è quasi mai condizionato all'assenza di reddito:lavoro e curasono considerati una condizione normale e compatibile.
- ›I sistemi avanzati tutelano anche icaregiver non conviventi: la cura non si ferma alla porta di casa.
L’Italia, con il DDL 2789, inizia a costruire. Ma inizia da un punto che la Germania aveva già superato nel 1995.
Cosa manca: lettura dal basso
Chi lavora sul campo conosce quel confine sottile tra lacurantecome“risorsa familiare”e lacurantecomepersona con bisogni propri.
È lo stesso confine che il precedente articolo su questo sito cercava di attraversare, partendo dal lavoro diLuca RossettisuGovernare l’incertezza(INAPP): lecaregivercome soggetti di un’oppressione strutturale che si trascrive nel corpo, non come eroine silenziose di un welfare che funziona.
Il DDL supera parzialmente quel confine. Ma solo per una frangia ristretta di caregiver. Per gli altri, rischia dicertificare l’invisibilità più che superarla.
Come ha documentatoLoredana LigabuediCarer EtssuVita.it, tra i 2,35 milioni di caregiver che assistono oltre 20 ore a settimana,1,5 milioni non convivonocon la persona assistita. Sono figli, fratelli, sorelle che coordinano reti familiari, gestiscono farmaci, accompagnano alle visite, coprono i weekend.
Il DDL li riconosce — ma li esclude dalle tutele più significative.
Chi lavora in un servizio territoriale sa che la non convivenza non è quasi mai una scelta di distanza affettiva: spesso è il risultato di vincoli economici, lavorativi, abitativi.
Penalizzarla come categoria normativa significa riprodurre una disuguaglianza già esistente.
I requisiti per accedere al contributo economico — ISEE familiare sotto i 15.000 euro e reddito da lavoro sotto i 3.000 euro lordi annui — costruiscono di fatto undivieto a lavorare. Il messaggio implicito è: per essere riconosciuto come caregiver prevalente, devi aver rinunciato al lavoro.
È una logica che premia il sacrificio più che il bisogno. E che rischia di istituzionalizzare l’uscita dal mercato del lavoro — soprattutto delle donne — come condizione per ottenere un diritto.
Il DDL stesso riconosce, nelle sue finalità, la necessità di“prevenire situazioni di isolamento e discriminazione del caregiver familiare”. Ma un requisito che esclude chi lavora produce esattamente quel tipo di isolamento: economico, professionale, relazionale.
Il paradosso più evidente è emerso nel cuore stesso della piattaforma: l’intelligenza artificiale. Mentre l’algoritmo promettevaorientamento personalizzato, molti giovani si sono ritrovati davanti a consigli generici o corsi di formazione del tutto slegati dalle richieste delle imprese del proprio territorio.
Il contributo è unlimite di spesa, non un diritto soggettivo. Significa che l’importo effettivo non è fisso: viene calcolato ogni trimestre dividendo le risorse disponibili per gli aventi diritto accertati. Se i beneficiari crescono — e cresceranno man mano che la piattaforma INPS sarà operativa e la legge nota — l’importo pro capite si riduce.
È una scelta comprensibile dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici. Ma chi lavora nei servizi sa che le famiglie non pianificano sulla base di “quello che c’è”. Pianificano sulla base di quello che viene promesso.
Sostegno psicologico, sostituzione in emergenza, accesso preferenziale alle prestazioni sanitarie: tutte misure che il DDL cita, ma erogabili“nei limiti delle risorse disponibili”sul budget del progetto di vita o del PAI. In assenza di risorse aggiuntive vincolate, è ragionevole chiedersi: chi garantirà concretamente quelle sostituzioni?

Tre domande per chi lavora nei servizi
Indipendentemente da come andrà il DDL in Parlamento — e ci sarà certamente un confronto aspro su convivenza, requisiti economici, esigibilità — chi lavora nei territori si trova già adesso di fronte a scelte pratiche. Ne segnalo tre.
1. I nostri PAI includono già il caregiver come soggetto?
Il DDL modifica i decreti 62/2024 e 29/2024 per imporre che ilProgetto di Vitae ilPAIindichino esplicitamente il caregiver e il suo carico assistenziale orario.
"La ricerca di Rossetti mostra che oggi la curante compare come semplice contesto. Il DDL inverte la logica: da spettatrice a interlocutrice necessaria."
La domanda concreta: nella tua équipe, come si costruisce il PAI adesso? Chi partecipa? Il caregiver viene ascoltato suipropribisogni, o solo su quelli della persona assistita?

2. Siamo pronti a raccordarci con la piattaforma INPS?
Con l'operatività prevista entrosettembre 2026, la qualifica di caregiver e il relativo profilo diventeranno dati formali.
Nota critica:Il raccordo tra il sistema INPS e i sistemi informativi dei servizi sociali sarà il vero snodo operativo: fondamentale, ma tutt'altro che automatico.
In molti territori questo raccordo non esiste ancora nemmeno per le prestazioni attuali. Il rischio è che la piattaforma INPS diventi un’isola: un registro nazionale scollegato dai piani di cura locali. Sarebbe lo stesso errore fatto con altri strumenti informativi nazionali.
3. Come intercettiamo i caregiver che il DDL non raggiungerà?
Il DDL rischia di raggiungere solo una minoranza. Restano fuori icaregiver non conviventi(anche con 20 ore settimanali di assistenza), chi lavora part-time o chi non possiede un PAI aggiornato.
Un pavimento, non un soffitto
Il DDL 2789 è, a tutti gli effetti, il primo mattone di una legislazione organica che in Italia mancava da quando il termine‘caregiver’è entrato nella produzione normativa senza mai trovare una legge quadro. Colma una lacuna che aveva già attirato una condanna dal Comitato ONU nel 2022.
Ma è un pavimento minimo, non un progetto compiuto. E i limiti che presenta — sull’esclusione dei non conviventi, sulla penalizzazione di chi lavora, sull’esigibilità debole delle tutele non economiche — non sono dettagli tecnici: sono scelte politiche che riproducono le stesse asimmetrie che ilwelfare familistaaveva già prodotto.
Il percorso parlamentare è aperto. Le associazioni dei caregiver, le organizzazioni del Terzo settore e — perché no — le équipe che lavorano nei territori hanno titolo per portare contributi concreti. Non di principio, ma di esperienza: cosa funziona, cosa manca, cosa serve davvero.
La cura, come scrivevaKleinman, non è una relazione a senso unico. È pratica di immaginazione empatica e responsabilità condivisa. Una legge che riconosce solo chi cura senza limiti di ore e senza reddito non riconosce la cura: riconosce il sacrificio totale. E il sacrificio totale non è un modello di welfare. È una forma di abbandono istituzionalizzato.
Ai territori spetta comunque costruire, indipendentemente dalla legge. Costruire prassi di inclusione dei caregiver nelle valutazioni. Costruire reti di sostegno che non aspettino il decreto attuativo. Costruire la fiducia che questa volta qualcosa è cambiato — anche quando le tutele arrivano tardi, parziali, condizionate.
La legge arriva. La domanda è se arriva dove serve.



