
Minorati in Costituzione: 78 anni per una parola
Il 17 giugno 2026 la Commissione Affari Costituzionali del Senato ha approvato all’unanimità il disegno di legge che modifica gli articoli 3 e 38 della Costituzione:la parola “disabilità” entra nell’articolo 3, e il termine“minorati”esce definitivamente dall’articolo 38.8
È una notizia importante e la Federazione Italiana per i Diritti delle Persone con Disabilità e Famiglie (FISH) ha fatto bene a salutarla con soddisfazione1: il testo arriva ora in Aula al Senato, poi alla Camera, e in caso di doppia approvazione conforme — eventualmente seguita da referendum confermativo se non si raggiungono i due terzi — diventerà parte della Carta.
Ma prima di archiviarla come buona notizia, vale la pena chiedersi: perché una parola che il Paese ha smesso di usare da decenni è rimasta scritta nella Costituzione per 78 anni? E cosa cambia, davvero, quando cambia il linguaggio costituzionale?
Un linguaggio nato in un’altra epoca
Il termineminoratiè lo specchio di un’epoca. Nel 1946, quando la Terza Sottocommissione della Commissione per la Costituzione discuteva l’articolo che sarebbe diventato il 38, il presidente Ghidini leggeva un testo che parlava di“inabili”e“minorati”cui riconoscere il diritto all’educazione e all’avviamento professionale.3
Era un linguaggio coerente con il contesto: l’Italia usciva dalla guerra, l’attenzione era rivolta soprattutto agli invalidi di guerra e del lavoro, e la cornice culturale di riferimento era quella della menomazione individuale da compensare attraverso l’assistenza pubblica.
Questo impianto — un comma sul mantenimento per chi è inabile al lavoro, un secondo comma sulle assicurazioni sociali dei lavoratori, un terzo comma su “inabili” e “minorati” con diritto a educazione e avviamento professionale — è rimasto immutato nel testo costituzionale dal 1948 a oggi.2
Per decenni la Corte Costituzionale si è appoggiata esattamente su quelle parole, comma terzo compreso, per legittimare i sistemi di collocamento obbligatorio degli “invalidi” prima e poi delle persone disabili, dalla legge 375/1950 alla 482/1968 fino alla riforma del collocamento mirato. L’articolo 38 ha funzionato, nella sua formulazione originaria, come fondamento giuridico di politiche concrete: perché nessuno ha rivisto i termini utilizzati anche quando il linguaggio è cambiato ovunque attorno a esso?
Il cambio di paradigma
Italia ha aggiornato il proprio approccio alla disabilità molto prima di toccare la Costituzione attraverso legge ordinaria, lasciando la Carta fondamentale ferma al linguaggio del 1948.
La Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, approvata nel 2006 e ratificata dall’Italia nel 2009, ha introdotto un cambio di paradigma netto: la disabilità non è più la menomazione individuale, mail risultato dell’interazione tra una condizione personale e le barriere — sociali, culturali, architettoniche — che impediscono la piena partecipazione su base di uguaglianza.4È il modello bio-psico-sociale dell’OMS, che sposta il problema dall’individuo al contesto. Da quel momento, il termine “minorati” non era solo desueto: era concettualmente incompatibile con il quadro internazionale che l’Italia stessa aveva sottoscritto.
Il secondo tassello è più recente e più vicino al lavoro quotidiano di chi opera nei servizi: la legge delega 227/2021 e il decreto legislativo 62/2024, che hanno riformato la valutazione di base della disabilità adottando esplicitamente l’approccio bio-psico-sociale, il sistema di classificazione ICF, e il progetto di vita personalizzato come strumento centrale.5È la riforma che chi lavora nei servizi per la non autosufficienza e la disabilità sta sperimentando — con tutte le difficoltà attuative che conosciamo — proprio in questi mesi.
Ed è proprio qui che si trova il precedente più diretto di quanto sta accadendo oggi in Costituzione: il D.Lgs. 62/2024 aveva già fatto, sulla legislazione ordinaria, esattamente lo stesso lavoro lessicale che ora si propone per la Carta. L’articolo 4 del decreto, in vigore dal 30 giugno 2024, ha imposto per legge la sostituzione sistematica di una serie di termini ovunque ricorrano nell’ordinamento: “handicap” diventa “condizione di disabilità”; “persona handicappata”, “portatore di handicap”, “persona affetta da disabilità”, “disabile” e “diversamente abile” diventano tutti “persona con disabilità”; le formule “con connotazione di gravità” e “in situazione di gravità” diventano “con necessità di sostegno elevato o molto elevato”; “disabile grave” diventa “persona con necessità di sostegno intensivo”.6
Non sono indicazioni di stile: la nota dell’Ufficio di Gabinetto del Ministro per le Disabilità del 24 ottobre 2024 ha imposto l’adeguamento a comunicazione istituzionale, decretazione, modulistica e atti amministrativi di ogni ministero.
Il criterio sotteso a quella riforma terminologica è lo stesso che oggi muove la modifica dell’articolo 38: il passaggio da un linguaggioidentity-first— la persona definita dalla sua condizione, come in “disabile” o “handicappato” — a un linguaggioperson-first, dove la condizione è qualcosa che la persona ha, non ciò che la persona è. È il principio per cui “minorati”, parola che riduce l’individuo alla sua menomazione, non può convivere con un impianto normativo che ha già sancito, due anni prima e a livello di legislazione ordinaria, l’esatto contrario.
Perché muoversi sulla Costituzione
Modificare la Costituzione non è come modificare una legge ordinaria.
L’articolo 138 impone un percorso a due fasi: ciascuna Camera deve approvare il testo due volte, a distanza non inferiore a tre mesi tra le due deliberazioni. Se nella seconda votazione non si raggiunge la maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere, il testo può comunque essere promulgato, ma resta esposto a referendum confermativo su richiesta di un quinto dei membri di una Camera, 500mila elettori o cinque Consigli regionali. È un meccanismo pensato apposta per essere lento: la revisione costituzionale non deve essere alla portata di una maggioranza qualsiasi del momento.
Questo spiega la lentezza strutturale, ma non basta a spiegare perché negli ultimi vent’anni il tema sia rimasto fuori dall’agenda parlamentare. La spiegazione più plausibile è che le riforme costituzionali, in Italia, tendono a muoversi solo quando si accumula una soglia critica di consenso trasversale e ogni intervento sulla Carta apre inevitabilmente la domanda “perché fermarsi qui e non toccare anche altro”. Una modifica circoscritta e lessicale come questa ha probabilmente dovuto aspettare che il terreno politico fosse abbastanza maturo da escludere il rischio di trasformarsi in un contenitore più ampio e quindi più conflittuale.
Il 2025 è il punto di svolta: tra febbraio e novembre vengono depositate tre proposte di legge costituzionale distinte — una alla Camera (C.2317, presentata da Riccardo Molinari il 21 marzo), e due al Senato, tra cui il testo a prima firma della senatrice Sandra Zampa che interviene specificamente sull’articolo 38.7È un dettaglio che vale la pena notare: tre proposte di legge costituzionale, depositate nel 2025 tra Camera e Senato, mirano a eliminare il termine “minorati” dalla Carta fondamentale, un’iniziativa trasversale e non di un solo schieramento, che converge poi nel testo unificato a prima firma della senatrice Guidi approvato ora in Commissione.
Cosa cambia davvero nel testo
Le modifiche approvate sono due, puntuali:
All’articolo 3, primo comma — quello sull’eguaglianza formale, “tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali” — dopo “condizioni personali e sociali” viene aggiunta l’espressione “e disabilità”. La disabilità entra così, per la prima volta, tra i fattori esplicitamente nominati su cui non può fondarsi discriminazione, accanto a sesso, razza, lingua, religione e opinioni politiche.
All’articolo 38, terzo comma, il termine “minorati” viene sostituito con “le persone con disabilità”, che mantengono il diritto a “educazione e avviamento professionale”.
Sul piano del contenuto normativo immediato, i resoconti giornalistici sono chiari: la modifica riguarda il linguaggio della Carta, senza cambiare i contenuti fondamentali. È un punto che non va minimizzato né gonfiato. Non si tratta di un nuovo diritto sociale azionabile in tribunale da domani; non introduce automaticamente nuovi obblighi di spesa né nuovi LEP. È, letteralmente, una sostituzione lessicale.
Ma — e qui la lettura giuridica più seria diverge da quella puramente cronachistica — l’inserimento di “disabilità” tra le clausole di non discriminazione dell’articolo 3 ha un effetto che va oltre il simbolico: eleva la condizione di disabilità a categoria di rango costituzionale esplicito, utilizzabile come parametro di legittimità per il sindacato della Corte Costituzionale su tutta la legislazione futura. Non è la stessa cosa di “tutelato in via mediata attraverso un’interpretazione estensiva di condizioni personali e sociali” — che è come la disabilità è stata tutelata fino a oggi — ed essere nominata esplicitamente come fattore di non discriminazione. La differenza tecnica è reale, anche se il suo effetto pratico si misurerà solo nelle sentenze che verranno.
Le parole contano. Ma non bastano
Sono convinto che le parole siano importanti. I confini del linguaggio non sono uno strumento neutro che si limita a descrivere il mondo, ma è parte di come quel mondo viene costruito e abitato socialmente. Chiamare qualcuno “minorato” non è una scelta stilistica accessoria: è un atto che colloca quella persona in una categoria sociale, con tutto ciò che la categoria comporta in termini di aspettative, trattamento, accesso.
È il meccanismo cheErving Goffmanha descritto inStigma, il suo studio del 1963 sulla gestione dell’identità “deteriorata”: un’etichetta sociale negativa produce una frattura tra l’identità che la persona potrebbe avere e l’identità che la società le attribuisce — e quella frattura ha conseguenze materiali, non solo simboliche, su come la persona viene trattata nei servizi, sul lavoro, nelle relazioni.
Un’etichetta sociale negativa apre una frattura tra l’identità che la persona potrebbe avere e quella che la società le attribuisce. Per 78 anni, “minorati” in Costituzione non è stata cosmesi: è stata l’autorizzazione implicita a leggere la disabilità come mancanza da compensare, non come condizione da accompagnare nella piena partecipazione.
Detto questo, è proprio perché il linguaggio conta che bisogna stare attenti a non accontentarsi solo del linguaggio. Il rischio concreto è che l’aggiornamento lessicale — in Costituzione come nei decreti, nelle circolari, nei siti istituzionali — diventi il punto di arrivo della battaglia culturale invece che il suo punto di partenza, una soglia di adempimento formale che esaurisce l’attenzione pubblica senza intaccare le pratiche reali. Si può scrivere “persona con disabilità” su ogni modulo amministrativo e continuare a gestire le liste d’attesa per le valutazioni INPS con la stessa lentezza di prima; si può sostituire “minorati” in Costituzione e lasciare che i tempi di accreditamento dei progetti di vita restino quelli che chi lavora sul territorio conosce bene. La parola giusta, da sola, non sposta una UVM, non assume un assistente sociale, non riduce una lista d’attesa.
Una riforma costituzionale lessicale arrivadopoil D.Lgs. 62/2024, non prima: l’ordinamento ha già adottato il modello bio-psico-sociale, l’ICF, il progetto di vita personalizzato nella legislazione ordinaria. La Costituzione, in questo caso, rincorre un cambiamento già avvenuto altrove — non lo anticipa, non lo determina. È la stessa sequenza che si è vista con la legge 104/1992 e con la stessa Convenzione ONU: prima cambia la pratica e la cultura giuridica diffusa, poi — con anni o decenni di ritardo — cambia il testo costituzionale che la certifica.
Questo non rende la modifica inutile. Una clausola costituzionale esplicita di non discriminazione per disabilità è uno strumento che, nei prossimi decenni, potrà essere invocato in sedi che oggi non immaginiamo — esattamente come l’attuale comma sui “minorati” è stato per decenni il fondamento giuridico del collocamento obbligatorio, ben oltre le intenzioni originarie dei costituenti. Ma chi lavora ogni giorno sull’attuazione del D.Lgs. 62/2024, sulla disponibilità reale delle UVM, sui tempi di accreditamento dei progetti di vita, sa che la distanza tra il riconoscimento di un principio e la sua traduzione in servizi esigibili sul territorio si misura in anni, non in commi.
La parola giusta in Costituzione è una condizione necessaria. Non è, e non sarà mai da sola, una condizione sufficiente.
Il testo passa ora all’Aula del Senato per il primo via libera, poi alla Camera dei Deputati. Trattandosi di revisione costituzionale ai sensi dell’articolo 138, servirà una seconda deliberazione conforme di entrambe le Camere a distanza di almeno tre mesi dalla prima.



